Nella nota all'art. 13 della legge citata in epigrafe, riportata a
pag. 7 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, e' soppresso il comma
dell'art. 104 del  testo  unico  approvato  con  D.P.R.  n.  361/1957
trascritto  in  alto  alla  seconda  colonna  della  predetta pag. 7,
perche'  sostituito  dal  comma  precedente  stampato  con  caratteri
corsivi,   cosi'   formulato:   "Chiunque,  appartenendo  all'ufficio
elettorale, impedisce la trasmissione,  prescritta  dalla  legge,  di
liste  elettorali,  di  liste  di candidati, carte, plichi, schede od
urne, rifiutandone la consegna  od  operandone  il  trafugamento,  e'
punito  con  la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire
2.000.000 a lire 4.000.000".