Nella nota all'art. 13 della legge citata in epigrafe, riportata a pag. 7 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, e' soppresso il comma dell'art. 104 del testo unico approvato con D.P.R. n. 361/1957 trascritto in alto alla seconda colonna della predetta pag. 7, perche' sostituito dal comma precedente stampato con caratteri corsivi, cosi' formulato: "Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000".